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Sintesi Assemblea Provinciale del 27/02/2009
Scritto da Redazione   
lunedì 09 marzo 2009

Iniziano i lavori dell’assemblea con la condivisione del documento inviato dal Segretario Regionale dei GD Filippo Silvestri, riguardante le modalità di formazione e nomina della direzione regionale e delle commissioni costituenti. Il documento è scaricabile qui.

Per quanto concerne la creazione e la partecipazione alle varie commissioni si approva con votazione unanime la proposta di coinvolgere gli eletti all’ assemblea nazionale in modo tale da equilibrare il carico di impegni di ciascun eletto alle varie cariche.

Il segretario provinciale Giacomo Possamai, rende nota la nomina di EDOARDO LORENZI e MARTA TONIN in qualità di Vice.

Si prosegue poi prendendo in considerazione la proposta di sviluppare i vari argomenti che via via si renderanno di interesse pubblico, creando commissioni a progetto e cioè coinvolgendo di volta in volta coloro che si dimostreranno interessati o preparati sull’argomento e che si proporranno, al posto di un esecutivo statico e dai ruoli fissi.

Nell’eventualità non vi fossero persone che si faranno avanti sarà il segretario a contattare e ad individuare coloro che si occuperanno di tali commissioni.

Si affronta poi la questione organizzativa per l’evento di domenica 1 Marzo che porterà nella sede di Vicenza giovani Democratici e giovani simpatizzanti democratici.

Prevedendo un’affluenza di 50/60 ragazzi si ipotizza, a conclusione di un confronto costruttivo, di giungere alla formazione di 4 gruppi: due si occuperanno di proposte e due di modelli organizzativi per la campagna elettorale.

Il coordinatore di uno dei due gruppi che si occuperà di organizzazione, sarà Giovanni Diamanti.

Si riprende la discussione già affrontata nella precedente assemblea riepilogando la posizione espressa da Sofri ed evidenziando nuovamente tra i presenti la posizione univoca nel portare avanti la mozione. Evidenziando però l’impossibilità di presentare il documento firmato dai giovani democratici di Vicenza, e in particolare presentato da Simone Sinico , nell’assemblea regionale del 28-02-09, si decide di rinviare la presentazione di tale documento.

In assemblea si è sviluppato un dibattito vivace che ci ha portato a definire alcune problematiche ben definite che, grazie al “caso Eluana”, sono emerse con forte chiarezza ovvero la mancanza di una legislazione in materia nonostante casi simili siano già avvenuti in passato (vedi il caso Welby) e la strumentalizzazione operata dagli organi d'informazione nei confronti di una vicenda toccante e, a nostro avviso, inerente maggiormente alla sfera privata e personale di chi conosceva Eluana.

Analizzando e commentando le posizioni divergenti presenti all'interno del Partito Democratico sul tema, che vedono da una parte i sostenitori della necessità di riconoscere l’autodeterminazione dell’individuo mentre sull'altro versante si ritrova chi considera le attività di alimentazione ed idratazione artificiali necessarie per la continuazione della vita dell’essere stesso e non in qualità di cure mediche, è emersa tra i Giovani Democratici di Vicenza e Provincia la necessità, in qualità di partito che fa della DEMOCRAZIA la propria bandiera, di tornare a riscoprire la voce dei cittadini senza concentrarsi su dibattiti interni da "intellettuali" che non fanno che allontanare il Partito dalla gente comune.

I giovani democratici sottolineano dunque la necessità di fare una sintesi all’interno del partito stesso per giungere ai media con una posizione CHIARA, UNIVOCA, FORTE e NON IDEOLOGICA.

La popolazione, infatti, dimostra molto interesse nei confronti di questo argomento e coloro che sostengono e auspicano una legislazione che consenta l’autodeterminazione dell’individuo,risultano appartenere ai diversi schieramenti in modo del tutto trasversale.

Ultimo aggiornamento ( lunedì 09 marzo 2009 )
 
Grande giornata delle elezioni
Scritto da Redazione   
sabato 21 febbraio 2009

 Per domenica 1° marzo i Giovani Democratici della provincia di Vicenza organizzano una grande giornata per prepararsi alle elezioni di giugno. Un appuntamento importantissimo visto che il 5 e 6 giugno si terranno non solo le elezioni europee, ma anche le elezioni amministrative in oltre novanta comuni del vicentino. Per questo invitiamo  tutti i giovani che intendono dare il loro contributo e le loro idee a partecipare a questa giornata. Non è richiesta nessuna tessera, ma solo la volontà di impegnarsi attivamente alla campagna per queste elezioni.

Siamo convinti che la giornata di domenica sarà il punto di partenza per una nuova entusiasmante campagne elettorale, come quella che l’anno scorso ha portato all’elezione di Achille Variati a sindaco di Vicenza.

Per fare questo c’è bisogno dell’impegno di tanti giovani, per riuscire a coinvolgere più realtà locali possibile. L’invito è quello di documentarsi sulle buone cose fatte dalle amministrazioni dei comuni in cui viviamo, sotto ogni aspetto, con un’attenzione particolare a quelle di interesse dei giovani. Così, oltre alle nostre idee, potremo condividere le buone pratiche adottate da ciascun comune.

In questa giornata, inoltre avremo la possibilità di parlare direttamente con alcune personalità del Partito Democratico, che risponderanno alle nostre domande e ci aiuteranno nell’organizzazione della campagna. Saranno infatti con noi i parlamentari Massimo Calearo e Daniela Sbrollini, i consiglieri regionali Claudio Rizzato e Giuseppe Berlato Sella, il segretario provinciale Rosanna Filippin e il responsabile enti locali Federico Ginato. E nel pomeriggio verrà ad assistere ai lavori il sindaco di Vicenza Achille Variati.

Come è organizzata la giornata

Ci troviamo tutti alle ore 14 in sede provinciale del Partito Democratico a Vicenza, in via Oreficeria 32 (zona fiera). Ci divideremo quindi in due gruppi: uno si occuperà delle proposte programmatiche e uno dell’organizzazione della campagna. Al termine dei lavori, festeggeremo tutti insieme l’inizio del lungo percorso che ci porterà alle elezioni.

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Ultimo aggiornamento ( venerdì 27 febbraio 2009 )
 
La nostra Costituzione
Scritto da Administrator   
domenica 08 febbraio 2009

In questi giorni in cui la nostra Costituzione viene attaccata vogliamo ricordarla credendo che si ancora un documento di straordinaria importanza e sopratutto una garanzia per tutti noi.

Per questo vogliamo inserire i primi articoli per ricordare quanto profondo sia il significato di questo documento che il mondo ci invidia:

 

Principi fondamentali

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

 

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. 

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte. 

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

 

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

 

 

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. 

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

 

 

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 
Eletto il segretario provinciale
Scritto da Redazione   
domenica 25 gennaio 2009
Venerdì 23 gennaio l’assemblea provinciale dei Giovani Democratici, composta di 36 delegati provenienti da tutta la provincia eletti in occasione delle primarie del 21 novembre scorso, ha eletto all’unanimità il primo segretario provinciale dei giovani PD: è Giacomo Possamai, vicentino di 18 anni, studente liceale.
 “Noi siamo nati quando i grandi partiti della Prima Repubblica erano morti o sul punto di farlo - ha detto il segretario neo eletto - noi non abbiamo lacci e lacciuoli derivati dalla passata militanza, non abbiamo retaggi del passato:  il nostro compito è dare al partito contenuti, modi di comunicare, idee che siano quelle del nostro tempo, non di quello dei nostri padri. La prima grande occasione per metterci alla prova saranno le amministrative: vedrete che ci faremo notare con proposte originali e modi innovativi di fare campagna”.   
 Con il voto di venerdì si chiude la fase congressuale della giovanile del PD che ha portato all’elezione del segretario nazionale Raciti, del regionale Silvestri e ora del segretario provinciale.
Ultimo aggiornamento ( domenica 25 gennaio 2009 )
 
Festa di Natale dei GD
Scritto da Administrator   
sabato 13 dicembre 2008

I GIOVANI DEMOCRATICI DELLA PROVINCIA DI VICENZA hanno il piacere di invitarVi alla grande
 

"FESTA NATALIZIA DEI GIOVANI DEMOCRATICI"

 

Martedì 23 dicembre 2008 dalle ore 21 alle ore 24 nella nuova sede provinciale del Partito Democratico(Via dell'Oreficeria 32 - Vicenza/zona fiera) vi aspettiamo per festeggiare questo meraviglioso anno passato assieme e per scambiarci gli auguri di Buone Feste.
Si alterneranno musica,risate,cibo,bevande ANALCOLICHE(?), ricchi premi...ehm....poi...giochi...e spettacoli dal vivo!
Insomma ci sarà tutto quello che desiderate fare ed è da tanto che non fate (anche semplicemente dormire!).
 
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martedì 24 novembre 2009

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